Matrimonio concordatario: come funziona e quando vale per lo Stato
Matrimonio concordatario: pubblicazioni in parrocchia e in comune, articoli letti, trascrizione entro cinque giorni, nullità e divorzio.

Indice
- Che cos'è il matrimonio concordatario
- Come si prepara il matrimonio in chiesa
- Le pubblicazioni civili e il nulla osta del comune
- Il giorno delle nozze: articoli del Codice civile e atto di matrimonio
- La trascrizione: cinque giorni per il parroco, ventiquattro ore per il comune
- Quando il matrimonio religioso non può essere trascritto
- Nullità e divorzio: cosa succede se il matrimonio finisce
- Domande frequenti
Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato in chiesa secondo il rito cattolico che vale anche per lo Stato italiano. Con un solo sì, davanti al sacerdote, gli sposi diventano marito e moglie sia per la Chiesa sia per la legge civile. Perché questo accada, però, servono alcuni passaggi precisi: le pubblicazioni in parrocchia e in comune, la lettura di alcuni articoli del Codice civile e, soprattutto, la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile.
Che cos'è il matrimonio concordatario
Il nome deriva dal Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Le regole oggi in vigore sono quelle dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha modificato il Concordato lateranense del 1929. L'Accordo è stato reso esecutivo in Italia con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e il matrimonio è disciplinato dal suo articolo 8.
Secondo il testo dell'Accordo di revisione del Concordato, lo Stato riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile e che siano state fatte le pubblicazioni nella casa comunale. In altre parole, il rito religioso resta lo stesso: è la trascrizione a dargli valore anche davanti allo Stato.
Come si prepara il matrimonio in chiesa
Per i matrimoni celebrati in Italia valgono anche le norme della Conferenza episcopale italiana. Il Decreto generale della CEI sul matrimonio canonico, promulgato il 5 novembre 1990 e in vigore dal 17 febbraio 1991, descrive tutto il percorso che precede le nozze.
- Preparazione: sono previsti corsi per fidanzati e colloqui con il parroco; la preparazione immediata dura normalmente non meno di tre mesi.
- Documenti: il certificato di battesimo, con data non anteriore a sei mesi, il certificato di cresima e, quando richiesto, il certificato di stato libero. Ai vedovi si chiede il certificato di morte del coniuge.
- Esame dei fidanzati: il parroco interroga i due futuri sposi separatamente e redige un verbale firmato.
- Pubblicazioni canoniche: restano affisse all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprendenti due giorni festivi. Se le nozze non si celebrano entro sei mesi, vanno ripetute.
Ogni diocesi può aggiungere indicazioni proprie, quindi è sempre bene chiedere i dettagli alla propria parrocchia con largo anticipo.
Le pubblicazioni civili e il nulla osta del comune
Accanto alle pubblicazioni in parrocchia servono quelle civili. Secondo il decreto CEI, è il parroco che segue la pratica a chiederle al comune in cui risiede uno dei due fidanzati, e solo dopo che sono state completate le pratiche canoniche preliminari. Senza la richiesta del parroco, la pubblicazione civile non vale ai fini del matrimonio concordatario.
Trascorsi tre giorni dal compimento della pubblicazione civile, se non sono arrivate opposizioni e non risultano impedimenti, l'ufficiale dello stato civile rilascia un attestato con cui dichiara che nulla osta alla celebrazione. Con questo attestato si chiudono le pratiche civili che precedono le nozze.
Il giorno delle nozze: articoli del Codice civile e atto di matrimonio
L'Accordo stabilisce che, subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spieghi agli sposi gli effetti civili del matrimonio, leggendo gli articoli del Codice civile sui diritti e i doveri dei coniugi. Il decreto CEI precisa quali sono: gli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile, letti prima della conclusione del rito.
L'atto di matrimonio viene redatto in doppio originale. Nell'atto possono essere inserite le dichiarazioni degli sposi consentite dalla legge civile: il decreto CEI ricorda per esempio la dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, e anche la scelta della separazione dei beni può essere dichiarata in questa occasione.
La trascrizione: cinque giorni per il parroco, ventiquattro ore per il comune
Il passaggio decisivo è la trascrizione. Secondo l'Accordo, la richiesta va fatta per iscritto dal parroco del luogo della celebrazione entro cinque giorni dalle nozze; l'ufficiale dello stato civile, se ci sono le condizioni, trascrive l'atto entro ventiquattro ore e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale trascrive l'atto oltre il termine previsto. La trascrizione può essere chiesta anche più tardi dai due sposi, oppure da uno solo con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, purché entrambi siano rimasti ininterrottamente liberi da altri vincoli matrimoniali civili e fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
| Fase | Chi se ne occupa | Tempi indicati dalle norme |
|---|---|---|
| Preparazione e corso per fidanzati | Parrocchia e diocesi | Di norma non meno di tre mesi |
| Certificato di battesimo | Futuri sposi | Data non anteriore a sei mesi |
| Pubblicazioni canoniche | Parrocchia | Almeno otto giorni, con due festivi |
| Pubblicazioni civili e nulla osta | Parroco e comune di residenza | Nulla osta dopo tre giorni dalla fine della pubblicazione |
| Richiesta di trascrizione | Parroco del luogo delle nozze | Entro cinque giorni dalla celebrazione |
| Trascrizione nei registri | Ufficiale dello stato civile | Entro ventiquattro ore dalla richiesta |
Quando il matrimonio religioso non può essere trascritto
Non tutti i matrimoni celebrati in chiesa ottengono effetti civili. L'Accordo esclude la trascrizione quando gli sposi non hanno l'età richiesta dalla legge civile o quando tra loro esiste un impedimento che la legge civile considera inderogabile. Il Protocollo addizionale elenca questi impedimenti: l'interdizione per infermità di mente di uno degli sposi, un precedente matrimonio civilmente valido, gli impedimenti derivanti da delitto e l'affinità in linea retta.
In alcuni casi la Chiesa ammette il cosiddetto matrimonio solo canonico, che vale per la Chiesa ma non per lo Stato. Il decreto CEI stabilisce però che, senza l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, il parroco non celebra un matrimonio che non sia immediatamente trascrivibile.
Nullità e divorzio: cosa succede se il matrimonio finisce
Per un matrimonio concordatario esistono due strade diverse. La prima è la nullità ecclesiastica: le sentenze dei tribunali della Chiesa, rese esecutive dall'autorità ecclesiastica, possono essere dichiarate efficaci in Italia dalla Corte d'appello competente, che controlla tra l'altro il rispetto del diritto di difesa. Secondo le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 16379 del 2014), una convivenza come coniugi durata più di tre anni dalla celebrazione può impedire questo riconoscimento per ragioni di ordine pubblico, anche se la giurisprudenza successiva ha ammesso eccezioni in casi particolari.
La seconda strada è il divorzio, che per il matrimonio concordatario si chiama cessazione degli effetti civili. Con la sentenza n. 176 del 1973 della Corte costituzionale è stato chiarito che lo Stato si è impegnato a riconoscere al matrimonio canonico trascritto gli stessi effetti civili del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, restando libero di regolarne la durata. Il divorzio, quindi, scioglie il legame davanti allo Stato, mentre le cause sulla validità del sacramento restano riservate ai tribunali ecclesiastici.
Domande frequenti
Chi deve chiedere la trascrizione del matrimonio in chiesa?
La richiesta spetta al parroco del luogo in cui si è celebrato il matrimonio, entro cinque giorni dalla celebrazione. Gli sposi non devono fare nulla, ma conviene verificare in comune che la trascrizione sia stata eseguita.
Servono le pubblicazioni anche in comune se ci si sposa in chiesa?
Sì. Senza le pubblicazioni civili il matrimonio non può ottenere effetti civili. Le richiede il parroco al comune di residenza di uno dei due fidanzati, dopo aver completato le pratiche in parrocchia.
Che cosa si legge dopo il rito religioso?
Il celebrante legge gli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile, che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi, e spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio.
Un matrimonio concordatario si può sciogliere con il divorzio?
Sì. Il giudice civile può dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per la Chiesa, invece, conta solo un'eventuale dichiarazione di nullità pronunciata dai tribunali ecclesiastici.



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